La legalizzazione di un atto è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa (art. 1 lett. L) DPR 445/2000). Ogni Stati individua, all’interno del suo apparato, un’autorità che legalizza i documenti prodotti nello Stato.
A livello internazionale, l’autorità consolare italiana, ad esempio, legalizza gli atti legalizzati dall’Autorità straniera, perché gli atti stessi, possano avere efficacia in Italia.
A tale dinamica, si presentano delle eccezioni, una delle quali introdotta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. Tramite tale Convenzione, gli stati firmatari hanno deciso di dispensare dalla legalizzazione gli atti che devono essere prodotti sul proprio territorio, provenienti dagli altri Stati contraenti, laddove viene apposta una dichiarazione alternativa alla legalizzazione, cioè l’Apostille.
Con l’Appostille, l’inter affrontato per la convalida del documento, è stato semplificato giacché non sussiste più l’onere di recarsi nel consolato italiano competente per la tradizionale legalizzazione, essendo affidata all’Autorità di origine del documento, il compito di apporre l’Appostile su di esso.
Le nazioni firmatarie della Convenzione di Aja, sono:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Brunei, Bulgaria, Cina (solo per Macao e Hong Kong), Cipro, Colombia, Corea, Croazia, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhstan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova, Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Saint Kitts e Nevis Saint, Lucia Saint Vincent e Grenadines, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela
Altre Convenzioni internazionali hanno, addirittura, provveduto ad eliminare sia la legalizzazione che l’Apostille tra gli Stati contraenti, non stabilendo così qualsiasi formalità per l’atto proveniente da determinati paesi.
Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia.
Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Rimaniamo a disposizione per chiarire eventuali dubbi.