Con l’approvazione del Decreto Salvini, il test per la comprovazione della conoscenza dell’idioma italiano, a un livello non inferiore a b1 del Quadro Comune di riferimento europeo per le lingue, è diventato obbligatorio per quasi tutti gli interessati alla concessione della cittadinanza italiana. Tale cambiamento riguarda gli individui interessati alla naturalizzazione per residenza (almeno 10 anni ininterrotti di residenza sul territorio italiano) o per matrimonio (decorsi 2 anni dalla data del matrimonio, se i coniugi sono residenti in Italia; invece servono ne tre se essi risiedono all’estero).
Per molti, tale modifica è stata voluta per difficoltare la concessione della cittadinanza ai coniugi di cittadini italiani poco integrati nonché, ai cittadini stranieri poco inserite, nonostante una lunga presenza sul territorio.
Tuttavia, sussistono le figure esonerate dal test di lingua italiana b1 per cittadinanza, che appartengono a le seguenti categorie:
– Titolari di permesso di soggiorno UE, cioè, soggiornanti di lungo periodo;
– Sottoscrittori dell’accordo di integrazione tra stato e straniero;
– Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli affari esteri;
– Gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (MIUR);
– Lo straniero che è in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti d’istruzione riconosciuti dal MAECI (Scuole italiane all’estero);
– Gli stranieri in possesso di una certificazione lingua italiana di qualità (CLIQ).
Comunque sia, l’esito del test o la prova di esenzione, deve essere presentata al momento dell’inoltramento della domanda, a pena di rigetto della richiesta.
Per maggiori informazioni, restiamo a disposizione.