A seconda di come è composta la linea di discendenza dell’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, dovrà essere intrapresa o la procedura amministrativa (presso i consolati o i comuni italiani) o la procedura giudiziale (presso il Tribunale di Roma).
In specie, in questo testo, tratteremo del riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” richiesto mediante ricorso depositato presso il Tribunale di Roma.
Attualmente, il discendente di avo italiano per derivazione materna, impedito di avviare la procedura amministrativa, giacché nella sua linea di trasmissione dello status civitatis si presenta una donna il cui figlio o figlia, è nato o nata prima del 1948, è costretto a rivolgersi al giudiziario per il riconoscimento anzidetto.
In passato, solo i genitori di sesso maschile trasmettevano la propria cittadinanza ai loro discendenti. La cittadinanza delle donne era vincolata a quella del marito, ovvero, in caso di matrimonio contratto con cittadino straniero, si verificava la perdita automatica della cittadinanza da parte della moglie e la susseguente impossibilità di trasmettere essa ai propri discendenti.
Con la Costituzione della Repubblica Italiana, in vigore dal 01.01.1948, tutt’ora vigente, si è affermato il principio dell’uguaglianza fra donne e uomini e, di conseguenza, la possibilità alle donne di preservare la propria cittadinanza a seguito del matrimonio, nonché trasmetterla ai figli.
Nonostante l’evoluzione normativa sul tema, il principio di uguaglianza tra uomini e donne, nella trasmissione della cittadinanza, non è divenuto retroattivo e non si applica alle persone nate prima del 1948.
Attualmente, sussiste una consolidata giurisprudenza che riconosce ai figli delle cittadine italiane la cittadinanza materna, risultato di un grande numero di sentenze favorevoli. Il tempo di durata del processo è di circa due anni, dalla presentazione della domanda al Tribunale.
Non è necessario che avvenga prima il riconoscimento della cittadinanza ai discendenti più prossimo alla cittadina italiana, ovvero, l’interessato può far domanda a prescindere dal fatto che il nonno/la nonna o genitore, l’abbia fatta.
Quali sono i documenti necessari:
-Certificato di non naturalizzazione del paese di provenienza, tradotto e legalizzato.
-Certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti i componenti della famiglia in linea diretta, dall’avo italiano all’interessato. Tradotti e legalizzati.
-Certificati di residenza di tutti coloro che chiedono la cittadinanza.
Rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti.