L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che il figlio di padre o madre cittadini è cittadino per nascita. In tale premessa viene stabilito il principio dello “ius sanguinis”, la principale forma d’acquisto della cittadinanza italiana.
Lo stesso ragionamento accompagna l’ipotesi di riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato all’estero, dato che la trasmissione dello status di cittadino non conosce limiti di generazione.
Tuttavia, si precisa che la parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissione dello status civitatis, è divenuta realtà soltanto dopo il 1948, per cui figlio di donna italiana, nato prima del menzionato anno, dovrà rivolgersi al Tribunale di Roma, al fine di vedere riconosciuto il suo diritto (vedere riconoscimento cittadinanza italiana ascendenza materna).
La legge del 1912, art. 1 ha confermato il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per ascendenza paterna, al figlio del cittadino italiano, indipendentemente della nazione, nell’intento di garantire ai figli degli emigrati il diritto di conservare il vincolo con il Paese d’origine degli ascendenti.
Il diritto al riconoscimento si basa perciò sulla sussistenza e dimostrazione della discendenza da un cittadino italiano emigrato, che non sia naturalizzato prima dalla nascita del figlio, né abbia rinunciato alla cittadinanza italiana prima di detta nascita. È indispensabile, che la catena di trasmissione della cittadinanza non sia stata interrotta.
La linea generazionale, appena menzionata, deve essere documentata attraverso gli atti dello stato civile, vale a dire, dovranno essere presentati i certificati di nascita, matrimonio e morte (quando sia avvenuta), compresi quelli dell’avo italiano fino a quelli dell’interessato.
La circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno è lo strumento che disciplina la procedura del riconoscimento suindicato.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana potrà essere richiesto all’Autorità Consolare territorialmente competente o ad un Comune italiano, dove l’interessato abbia fissato formalmente residenza.
I documenti indispensabili, per inoltrare l’Istanza di riconoscimento del possesso della cittadinanza “ius sanguinis” sono i seguenti:
– Certificato di mancata naturalizzazione dell’avo, rilasciato dall’autorità straniera competente;
– Atti di Stato Civile di nascita, matrimonio e morte di tutti i componenti della linea generazionale – dall’avo cittadino italiano fino al richiedente;
I certificati stranieri dovranno essere dovutamente legalizzati e muniti di traduzione giurata.
Rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti.